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Protocollo per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili
nella vita interna e nelle attività di apostolato

Premessa

  1. L’Associazione privata internazionale di Fedeli “Comunità Magnificat”, memore della grave ammonizione del Signore di non scandalizzare i piccoli (Mc 9,42), consapevole di essere chiamata e testimoniare “la vita nuova nello Spirito, frutto dell’esperienza trasformante dell’amore di Dio” (Statuto, art. 2 § 2), presta la massima attenzione a prevenire gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili, nonché a scoprire tempestivamente tutte le offese alla dignità di quest’ultimi, sia all’interno della Comunità, sia nell’ambito dell’attività di apostolato.
  2. L’Associazione, per tale opera di prevenzione e tutela, si affida al Magistero della Chiesa Cattolica ed all’accompagnamento dei Pastori, sia per riceverne direttive e sostegno, sia per operare in efficace comunione con tutte le componenti del Corpo di Cristo.
  3. La Comunità riconosce che gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili rappresentano la maggior contraddizione della testimonianza cristiana. Per abusi non si intendono solo le offese al corpo, ma tutte le prevaricazioni alla dignità della persona ed in particolare al bene supremo della libertà. Per questo tutti i membri sono impegnati a vigilare costantemente affinché il pericolo di tali abusi sia costantemente considerato e mai sottovalutato.
  4. Le vittime spesso si trovano in una condizione di fragilità, amplificata dall’abuso stesso, e non trovano facilmente la forza di denunciare, arrivando non di rado alla stessa negazione dell’offesa. Anche gli abusanti vivono di frequente forme di dissociazione interiore che li rendono poco consapevoli della gravità dei propri comportamenti. Per questo l’Associazione è attenta a semplificare quanto più possibile la rivelazione degli abusi, cercando di rilevare i più piccoli segnali di disagio.

Circa la tutela della vita interna dell’Associazione

  1. La Comunità è consapevole che la prima forma di prevenzione degli abusi è la formazione. Per questo, in primis nel Cammino di formazione annuale, richiama periodicamente la pratica delle virtù della prudenza e della castità, declinate secondo gli stati di vita.
  2. I Responsabili Generali, seguendo le indicazioni fornite dalle Conferenze Episcopali dei territori in cui l’Associazione opera, curano la formazione specifica di tutti coloro che hanno un ruolo di responsabilità, circa la pratica delle virtù della prudenza e della castità, avvalendosi di esperti esterni con titoli riconosciuti dall’autorità ecclesiastica.
  3. Particolare attenzione è posta all’accompagnamento spirituale svolto dai membri dell’Associazione, l’attività comunitaria più esposta al pericolo di abusi. I Responsabili di Fraternità vigilano sulla scelta delle persone idonee a tale delicatissimo compito, sulla loro specifica formazione e sulla verifica periodica del buon andamento di questo servizio, in modo da salvaguardare la capacità di autodeterminarsi consapevolmente di ogni persona accompagnata.
  4. La Comunità sorveglia che non sia organizzata, anche per mera superficialità o con scopi ludici, alcuna iniziativa incompatibile con l’esercizio della prudenza cristiana.

Circa la tutela delle attività con minorenni o persone vulnerabili
all’interno dell’Associazione

  1. Le riunioni e le attività con minori e persone anche solo potenzialmente vulnerabili devono essere svolte in locali idonei, adibiti abitualmente a tale scopo, evitando atteggiamenti che potrebbero essere fraintesi e comunque a portata di vista di almeno una terza persona. I contatti fisici devono essere adeguati all’età, alla condizione psicofisica ed al contesto, rimanendo prudentemente nella normalità delle espressioni relazionali caste.
  2. Qualora un minore partecipi ad una riunione comunitaria, i responsabili della riunione si assicurino che un genitore, o un altro soggetto legittimato, abbiano autorizzato espressamente tale partecipazione.
  3. Le comunicazioni interpersonali, comprese quelle dei sistemi di messaggistica elettronica, devono essere sempre rispettose, non invadenti, con un linguaggio mai sessualizzato o volgare.
  4. I video o le foto di minori e persone vulnerabili possono essere pubblicati su internet, o resi pubblici in altro modo, solo con un valido consenso da parte del legittimato e senza rischio di pregiudizio per l’interessato. Devono comunque essere osservate le ulteriori prescrizioni stabilite dalle normative civili vigenti.
  5. I regali dati e ricevuti devono essere gestiti con cautela ed in modo trasparente e appropriato. Non devono servire a ottenere vantaggi o a generare condizioni di dipendenza psicologica.

Circa la tutela delle attività di apostolato dell’Associazione

  1. L’Associazione, nel suo apostolato, osserverà le norme ecclesiastiche e statali dei territori in cui opera, con particolare riferimento a quelle che prevedono una verifica previa dell’idoneità degli operatori che potrebbero avere interazione con minori o altre persone vulnerabili.
  2. La Comunità coopera sempre volentieri con le autorità religiose e civili locali circa la prevenzione, la denuncia e la repressione di ogni genere di abuso su minori o persone vulnerabili.

Circa le vie di segnalazione

  1. L’Assemblea della Comunità nomina una Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (di seguito: Commissione), composta da cinque membri che non hanno incarichi di governo, non tutti dello stesso sesso, con un mandato triennale rinnovabile una sola volta. La Commissione garantisce l’esatta osservanza delle norme canoniche e civili circa gli abusi, vigila sull’esatta applicazione del presente protocollo e tutela da possibili calunnie. Nell’esame delle segnalazioni si avvale dellacollaborazione di membri di altre associazioni con esperienza in materia, nonché di esperti esterni con titoli riconosciuti dall’autorità ecclesiastica, che possano contribuire all’imparzialità della valutazione.
  2. Per nessuna ragione si impedisca a chi ritenga di essere vittima di abusi, a ragione o a torto, di segnalare il fatto alle autorità ecclesiastiche o civili. Al contrario si sostengano le vittime, o presunte tali, nel compiere questa scelta.
  3. Laddove un associato ricevesse richieste di aiuto da un abusato o presunto tale, o soltanto notasse in un minore o persona vulnerabile, in qualsiasi forma incontrato in Comunità, segnali di disagio o altro segno esteriore che facessero fondatamente sospettare come causa episodi di abuso, tale associato ha il gravissimo dovere di segnalare la circostanza alla Commissione.
  4. Le segnalazioni di abuso possono pervenire sia da associati che da estranei. Esse possono essere portate a conoscenza della Commissione oralmente, per posta, o tramite un indirizzo elettronico efficacemente pubblicizzato e conoscibile anche da chi non è membro dell’associazione, anche attraverso il sito internet della Comunità. L’indirizzo elettronico è gestito in maniera assolutamente riservata dalla Commissione.
  5. La Commissione, ricevuta la segnalazione, attiva le indagini adeguate per appurare la realtà dei fatti, anche con l’ausilio di membri di provata esperienza che non hanno ruolo di governo e che possono raggiungere celermente il luogo da cui proviene la segnalazione. La Commissione e adotta sollecitamente le misure idonee per la salvaguardia delle vittime, fermo restando, laddove vi fosse il fondato sospetto di un reato commesso, che il fatto deve essere prontamente denunciato all’autorità giudiziaria.
  6. Gli associati chiamati a collaborare con le indagini della Commissione, considerandolo gravissimo dovere, nella massima riservatezza, devono riferire qualsiasi fatto conosciuto senza timore di pressioni o vendette.
  7. Le informazioni sono raccolte sollecitamente, contemperando le esigenze di verità con la tutela della buona fama di tutte le persone coinvolte. Le notizie raccolte vengono custodite dalla Commissione con somma prudenza, in osservanza dei principi che tutelano la privacy dei dati.
  8. Nella trattazione di ciascun caso dovrà essere prestata ogni sollecita attenzione nell’offrire supporto alle vittime di abuso, con l’ausilio di medici, psicologi o altri esperti capaci di offrire adeguato soccorso. Ove possibile e opportuno sarà anche offerta cura pastorale e supporto nel compimento di un cammino di conversione alle persone responsabili di abusi.
  9. Nel caso di segnalazioni rivelatesi diffamatorie, la Commissione adotta le opportune iniziative in difesa del diffamato, a tutela della buona fama di quest’ultimo.
  10. La Commissione, all’esito delle indagini che appurino la fondatezza delle accuse, denuncia i fatti al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nonché alle altre autorità ecclesiastiche e civili per i fatti di loro competenza, quindi propone ai Responsabili Generali la dimissione dell’associato con le modalità previste dall’art. 53 dello Statuto.
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Comunità Magnificat
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